Statuto FIR CISL

PARTE I – NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I – PRINCIPI E FINALITA’

Articolo 1

È costituita la “Federazione Innovazione e Ricerca”. Essa è l’Organizzazione sindacale fra tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze o presso Enti, Aziende, Imprese e simili, pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali che svolgono attività di ricerca in qualsiasi campo.

La Federazione Innovazione e Ricerca aderisce, in prima affiliazione, alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), ne condivide pienamente le finalità e i principi informatori e ne accetta lo Statuto e gli ordinamenti.

La Federazione Innovazione e Ricerca ha sede in Roma ed il suo acronimo è fissato in FIR CISL.

Articolo 2 

La Federazione Innovazione e Ricerca, in accordo con i principi programmatici e gli scopi della CISL, si propone come obiettivi particolari di:

a. realizzare l’unione dei lavoratori della ricerca pubblica e privata e garantire pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società;

b. promuovere, in seno alla Confederazione ed in tutte le altre sedi più opportune, ogni azione pendente a sensibilizzare ed interessare gli organi competenti ai problemi della ricerca, ai suoi usi e fini sociali e ai problemi peculiari dei lavoratori della ricerca;

c. partecipare con i propri Organi alla stipula dei contratti di lavoro e ad ogni accordo e convenzione di carattere generale e particolare interessante la Categoria.

L’ammissione dei Sindacati di categoria che intendono aderire alla Federazione Innovazione e Ricerca è deliberata dal Consiglio generale della FIR CISL secondo le procedure indicate nel primo comma dell’art. 5 dello Statuto della Confederazione e convalidata dal Comitato esecutivo confederale.

CAPITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 3

Possono iscriversi alla Federazione Innovazione e Ricerca tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze o presso Enti, Aziende, Imprese e simili, pubblici o privati, nazionali, comunitari ed internazionali, che svolgono attività di ricerca in qualsiasi campo.

Articolo 4

Gli iscritti alla Federazione Innovazione e Ricerca hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione alla Federazione, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.

Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione alla Federazione Innovazione e Ricerca secondo le modalità e nell’ammontare definiti dal Consiglio generale della Federazione Innovazione e Ricerca. E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II – NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI

CAPITOLO III – IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 5

Il Consiglio generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall’articolo 20 e dai comma 7 ed 8 dell’articolo 26 dello Statuto, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 6

Il Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

CAPITOLO IV – IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 7

I Collegi dei Sindaci provvedono ad ogni livello al controllo amministrativo ed adempiono alle loro funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità. I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; a mezzo del loro presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio generale; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti, sono eletti dai rispettivi congressi e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E’ inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

CAPITOLO V – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 8

Il Collegio dei probiviri della Federazione è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Il Collegio dei probiviri della Federazione Innovazione e Ricerca è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Articolo 9

Il Collegio dei probiviri di Federazione è competente in prima istanza per i conflitti interni.

Per tutti gli altri casi sono competenti i Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali – interregionali, salvo quelli in cui è competente a decidere in unica e definitiva istanza il Collegio confederale.

Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni del Collegio di cui al primo comma.

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano Il Segretario Generale della Federazione nazionale.

Articolo 10

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non sono revocabili nell’arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti il Collegio dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio generale nella prima riunione dopo i Congressi nomina il presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio generale approva apposito Regolamento a cui dovrà uniformarsi il Collegio.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio il Consiglio generale ha l’obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all’Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E’ incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Articolo 11

Il Collegio emette:

a) ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;

b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.

Il Presidente ha l’obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dal Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell’ordinanza.

Articolo 12

Il Collegio dei probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci.

Nella decisione dei lodi il Collegio si attiene al principio generale della professionalità e gradualità della sanzione. L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

– il richiamo scritto;

– la deplorazione con diffida;

– la destituzione dalle eventuali cariche;

– la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche,

– l’espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio confederale dei probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall’Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 13

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono la Segreteria Confederale, la Segreteria della Federazione nazionale, le Segreterie regionali-interregionali e quelle di Unioni sindacali regionali-interregionali per i rispettivi livelli di competenza sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l’iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 14

Quando le Segreterie di Federazione nell’ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

Articolo 15

Il Regolamento di attuazione disciplina le procedure relative alla garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione Innovazione e Ricerca.

CAPITOLO VI – ROTAZIONI E LIMITI DI ETA’

Articolo 16

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali il Segretario generale ed i Componenti delle Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro il quale è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento, sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

CAPITOLO VII – INCOMPATIBILITA’

Articolo 17

Per affermare l’assoluta autonomia della Federazione Innovazione e Ricerca nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le incompatibilità elencate nel Regolamento.

Il Comitato esecutivo sentita la Segreteria nazionale è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Il Regolamento di attuazione potrà specificare, nel rispetto dei principi del presente articolo, ulteriori incompatibilità.

Articolo 18

Le incompatibilità previste nel presente capitolo e quelle previste dal Regolamento, sono applicabili anche agli eventuali operatori che rappresentano l’organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

CAPITOLO VIII – ELEGGIBILITA’ E COOPTAZIONI

Articolo 19

I soci, con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, possono accedere alle cariche direttive del Sindacato alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Federazione Innovazione e Ricerca di almeno 2 anni, salvo quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

I soci eletti alle cariche della Federazione Innovazione e Ricerca che per due volte di seguito rimangono assenti ingiustificati dalle riunioni degli Organi di appartenenza decadono ipso-facto dalla carica.

Articolo 20

Il Consiglio generale, i Consigli regionali-interregionali e gli organismi territoriali comunque denominati, delle diverse articolazioni della Federazione Innovazione e Ricerca, hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti degli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle strutture territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

PARTE III – GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA

CAPITOLO IX – DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI

Articolo 21

Sono organi della Federazione Innovazione e Ricerca:

1. il Congresso nazionale;

2. il Consiglio generale;

3. il Comitato esecutivo;

4. la Segreteria nazionale;

5. il Collegio dei Sindaci;

6. il Collegio dei probiviri.

CAPITOLO X – IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 22

Il Congresso nazionale è l’Organo massimo deliberante della Federazione Innovazione e Ricerca. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni regionali-interregionali. Le Unioni sindacali regionali-interregionali attestano la autenticità delle firme. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata.

Articolo 23

Il Congresso nazionale è composto da delegati eletti nei Congressi regionali-interregionali nel numero stabilito dai quozienti di rappresentatività deliberati dal Consiglio generale.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Partecipano al Congresso nazionale con propri delegati le Strutture regionali-interregionali  che sono in regola con il tesseramento.

Articolo 24

L’Ordine del giorno del Congresso nazionale della Federazione Innovazione e Ricerca è fissato dal Consiglio generale su proposta della Segreteria e deve essere noto almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 25

Il Congresso nazionale fissa l’indirizzo generale della Federazione Innovazione e Ricerca ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale ed i delegati al Congresso Confederale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO XI – IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 26

Il Consiglio generale è l’Organo deliberante della Federazione Innovazione e Ricerca tra un Congresso e l’altro; esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

La composizione del Consiglio generale è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Consiglio generale elegge nel suo seno: prima la Segreteria nazionale, poi il Comitato esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria nazionale sottoporrà al Congresso nonché le linee di politica delle risorse della Federazione Innovazione e Ricerca.

Delibera gli adeguamenti dello Statuto della Federazione Innovazione e Ricerca allo Statuto confederale.

Convalida le ammissioni di cui all’art. 2.

Emana il Regolamento della Federazione Innovazione e Ricerca.

Nomina, su proposta della Segreteria nazionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente.

Su proposta della Segreteria delibera la istituzione di dipartimenti, di coordinamenti nazionali e di uno staff tecnico-scientifico e ne nomina i responsabili nazionali.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 27

Il Consiglio generale nazionale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria nazionale.

CAPITOLO XII – IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 28

Il Comitato esecutivo è l’organo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale e dalle commissioni nelle quali il Consiglio generale stesso si può articolare.

La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato esecutivo:

a. delibera sulle richieste di affiliazione;

b. decide sui conflitti tra le strutture regionali-interregionali, aziendali e/o territoriali;

c. coordina le attività sindacali e organizzative di interesse nazionale;

d. approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza;

e. nomina i rappresentanti sindacali negli enti e commissioni di livello nazionale;

f. convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l’ordine del giorno;

g. delibera le azioni sindacali generali.

Contro tali deliberazioni è ammesso il ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni 3 mesi ed è convocato dalla Segreteria nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 29

Il Comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile.

Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

CAPITOLO XIII – LA SEGRETERIA NAZIONALE

Articolo 30

La Segreteria nazionale è composta:

a. dal Segretario generale;

b. dal Segretario generale aggiunto;

c. da Segretari;

eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Articolo 31

La Segreteria nazionale rappresenta la Federazione Innovazione e Ricerca nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione Innovazione e Ricerca stessa attuando le decisioni dei superiori Organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori Organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione Innovazione e Ricerca.

Costituisce un settore specifico di attività federale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario nazionale, quello relativo all’amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell’interesse della Federazione.

La Segreteria nazionale predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato esecutivo secondo quanto previsto dall’articolo 28 del presente Statuto.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture periferiche.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Federazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività.

PARTE IV – LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

CAPITOLO XIV – LE STRUTTURE REGIONALI-INTERREGIONALI, TERRITORIALI ED AZIENDALI

Articolo 32

In ogni regione e in ogni provincia a Statuto autonomo è costituita la Federazione Innovazione e Ricerca regionale o interregionale.

Il singolo acronimo è fissato in FIR CISL seguito dalla denominazione della relativa Regione (o Regioni) o Provincia autonoma.

Essa fa parte della Federazione Innovazione e Ricerca nazionale e comprende le Sezioni Aziendali Sindacali costituite nell’ambito regionale-interregionale.

Articolo 33

Sono organi della Federazione Innovazione e Ricerca regionale-interregionale:

a) il Congresso regionale-interregionale;

b) il Consiglio regionale-interregionale;

c) la Segreteria regionale-interregionale;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) le Sezioni Aziendali Sindacali “SAS”.

Articolo 34

Il Congresso regionale-interregionale è il massimo organo deliberante della Federazione regionale-interregionale ed è costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Sezioni Aziendali Sindacali della Regione nel numero stabilito dai quozienti di rappresentatività deliberati dal Consiglio generale della Federazione.

Partecipano, inoltre, con solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti e subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio regionale-interregionale.

Il Congresso regionale-interregionale fissa l’indirizzo generale dell’attività della Federazione regionale-interregionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli Organi del Sindacato nazionale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, in concomitanza con il Congresso della Federazione nazionale.

Elegge i membri elettivi del Consiglio regionale-interregionale, il Collegio dei Sindaci, i delegati al Congresso nazionale, ove previsti, i delegati ai Congressi delle Unioni sindacali regionali – interregionali (USR – USI).

Articolo 35

Il Consiglio regionale-interregionale è l’organo deliberante della Federazione Innovazione e Ricerca  regionale-interregionale tra un Congresso e l’altro.

La composizione del Consiglio regionale-interregionale è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Sono compiti del Consiglio regionale-interregionale:

a) coordinare le attività sindacali di carattere locale, nel quadro degli indirizzi della Federazione nazionale;

b) studiare e delineare iniziative sindacali ed organizzative della Federazione Innovazione e Ricerca anche in relazione alle iniziative delle Unioni sindacali regionali-interregionali;

c) collaborare con le Strutture territoriali provinciali nelle varie attività di carattere organizzativo ed amministrativo;

d) formulare proposte sul piano contrattuale e vertenziale in ordine alle politiche della Federazione Innovazione e Ricerca e per le articolazioni delle iniziative di lotta;

e) attuare la contrattazione decentrata di competenza deliberando, sentita la Segreteria nazionale della Federazione Innovazione e Ricerca, le necessarie azioni di sostegno;

f) promuovere la formazione della dirigenza di livello regionale-interregionale e coordinare le attività formative di livello territoriale;

g) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di competenza;

h) designare gli eventuali membri di diritto della Federazione Innovazione e Ricerca negli organi della USR e USI;

i) nominare i componenti di diritto della categoria nelle UST della regione;

l) designare gli eventuali rappresentanti della categoria all’interno degli organismi della regione.

Articolo 36

Il Consiglio regionale-interregionale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno su convocazione della Segreteria che ne fissa l’ordine del giorno.

In casi eccezionali, da motivare, il Consiglio regionale-interregionale può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti.

Il Consiglio regionale-interregionale designa gli eventuali membri di diritto della Federazione Innovazione e Ricerca regionale-interregionale nei Consigli generali della Federazione nazionale e della Unione sindacale regionale-interregionale.

Articolo 37

La Segreteria regionale-interregionale, per quanto di competenza, rappresenta la Federazione Innovazione e Ricerca regionale-interregionale nei confronti dei terzi e delle controparti pubbliche, esegue le decisioni del Consiglio regionale-interregionale, assicura l’osservanza delle decisioni assunte dagli Organi regionali-interregionali, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della Struttura regionale-interregionale, interviene a dirimere i conflitti insorgenti tra le Strutture di competenza, provvede agli adempimenti delegati dalla Federazione nazionale.

Articolo 38

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della Federazione regionale-interregionale ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

Ad esso si applica quanto previsto dall’articolo 7 del presente Statuto.

Articolo 39

La Segreteria regionale-interregionale può assumere, nel caso di carenze delle Strutture aziendali, anche in collaborazione con la Segreteria nazionale, le necessarie iniziative per promuovere la costituzione o la ricostituzione degli organismi territoriali.

CAPITOLO XV – STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 40

Il Sindacato regionale-interregionale si articola in Sezioni Aziendali Sindacali il cui coordinamento è affidato alla Segreteria della Struttura regionale-interregionale.

L’organo direttivo della SAS costituisce organo collegiale statutario. La composizione del direttivo della SAS è stabilito dal Regolamento di attuazione.

Scioperi o azioni di lotta promossi dalle SAS devono essere autorizzati dalla Segreteria regionale-interregionale della Federazione Innovazione e Ricerca.

Articolo 41

Le Sezioni Aziendali Sindacali sono le strutture della Federazione territoriale nel posto di lavoro.

Le SAS curano il proselitismo, l’informazione agli iscritti ed ai lavoratori, attuano le linee politiche, organizzative e contrattuali della Federazione Innovazione e Ricerca nei posti di lavoro.

Attuano mediante le rappresentanze stabilite nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) la contrattazione decentrata e, a tal fine, stabiliscono, d’intesa con la Struttura regionale-interregionale gli obiettivi della contrattazione medesima e definiscono, con la stessa procedura, le candidature nelle eventuali scadenze elettorali nel posto di lavoro.

CAPITOLO XVI – I SERVIZI

Articolo 42

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo della CISL, le Strutture regionali – interregionali curano la diffusione nel territorio del sistema servizi delle UST, delle USR e USI e della Confederazione supportandone, con eventuali appositi uffici, le strutture polivalenti ed integrate eventualmente costituite dalla CISL ai vari livelli territoriali.

PARTE V – GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE, PATRIMONIO

CAPITOLO XVII – COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI – INTERREGIONALI, TERRITORIALI E AZIENDALI

Articolo 43

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale e/o di categoria, di violazione delle norme contributive ordinarie e straordinarie da parte di strutture della categoria il Comitato esecutivo della Federazione Innovazione e Ricerca, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli Organi e la nomina di un Commissario.

Gli stessi provvedimenti motivati possono essere proposti alla Segreteria nazionale dal Consiglio regionale-interregionale, nei confronti dei Consigli SAS sia per i motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al comma 1, il Comitato esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture regionali-interregionali dal diritto di partecipazione agli organismi nazionali di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall’adozione al Collegio dei probiviri di prima istanza, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Articolo 44

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’articolo 43 può essere nominato un Commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

CAPITOLO XVIII –CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 45

L’adesione della Federazione Innovazione e Ricerca si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi nazionali della Federazione Innovazione e Ricerca rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi profilo professionale appartengano.

Articolo 46

La tessera costituisce l’unico documento dell’adesione del lavoratore all’Organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera è completata, all’atto del rilascio all’aderente, con l’emblema della Federazione Innovazione e Ricerca.

CAPITOLO XIX – PATRIMONIO

Articolo 47

Il patrimonio della Federazione Innovazione e Ricerca è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.

Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finchè dura la Federazione Innovazione e Ricerca, i singoli associati o gruppi di associati ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale nè pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 48

La Federazione Innovazione e Ricerca risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al segretario nazionale che presiede al settore relativo all’amministrazione.

Articolo 49

Le Organizzazioni regionali-interregionali e aziendali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in ispecie per il fatto dell’adesione o della dipendenza dalla Federazione nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 50

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Segreteria nazionale a favore delle strutture regionali-interregionali e aziendali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 51

L’elaborazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle Strutture regionali-interregionali deve essere fatta in conformità alle norme che vengono diramate dalla Segreteria nazionale e gli stessi devono essere verificati dal Collegio dei Sindaci a controprova della regolarità della gestione, di cui è responsabile la competente Struttura regionale-interregionale, approvati dai Consigli delle Strutture ed inviati alla Segreteria nazionale entro il primo trimestre dell’anno successivo.

Articolo 52

La Federazione Innovazione e Ricerca può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società con deliberazione del Consiglio generale.

PARTE VI – SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE

CAPITOLO XX – PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO

Articolo 53

Lo scioglimento della Federazione Innovazione e Ricerca può essere pronunciato solamente dal proprio Congresso nazionale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso nazionale delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio della Federazione stessa.

In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO XXI – PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 54

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale:

a. dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno dei delegati;

b. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3;

c. dai Consigli regionali-interregionali su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi di cui al comma 1.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell’Organizzazione entro 2 mesi dall’effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio generale – convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso – proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti alla prima sessione del Consiglio generale da convocare dopo la celebrazione del Congresso confederale.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XXII – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Articolo 55

La Federazione Innovazione e Ricerca si dota di un Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 56

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato dal Consiglio generale con le stesse procedure delle modifiche statuto dal Consiglio stesso esclusivamente in base alla seguente procedura. Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXIII – ADEGUAMENTI STATUTARI E NORME TRANSITORIE

Articolo 57

I Consigli regionali-interregionali e le SAS dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione.

Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei Probiviri.

Articolo 58

Le elezioni, avvenute in sede congressuale del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, sulla base delle norme in vigore al momento delle elezioni, anche se difformi da quelle stabilite nel presente Statuto in conseguenza delle modifiche apportate dal Congresso, rimangono valide sino al prossimo Congresso.

Articolo 59

Al fine di assicurare negli organi statutari la rappresentanza di iscritti che nel corso del quadriennio 2005-2009 confluiranno con le loro strutture lavorative nella FIR, il Consiglio generale su proposta della Segreteria, con il voto qualificato dei 2/3, provvederà alle opportune adeguate cooptazioni negli organi ai vari livelli.

Articolo 60

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto confederale.