Regolamento FIR CISL

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla Federazione Innovazione e Ricerca deve essere sottoscritta dall’interessato ed indirizzata alla Segreteria nazionale.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell’aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Sezione Aziendale Sindacale (SAS) può respingere la domanda di iscrizione dandone comunicazione all’interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda l’aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria nazionale della Federazione Innovazione e Ricerca che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L’iscrizione alla Federazione Innovazione e Ricerca va presentata alla SAS della struttura lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa.

Articolo 3

L’iscrizione alla Federazione Innovazione e Ricerca decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. Per le iscrizioni decorrenti prima del 1 ottobre di ciascun anno, all’iscritto va consegnata la tessera dell’anno in corso contestualmente all’avvenuta iscrizione.

All’inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l’anno in corso.

Articolo 4

I soci espulsi dall’Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio direttivo della SAS di appartenenza ed in carenza di questo al Consiglio regionale-interegionale.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio regionale-interegionale della corrispondente Struttura sindacale aziendale.

I soci espulsi dall’Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Consiglio generale della Federazione Innovazione e Ricerca. La ratifica della struttura (regionale-interegionale e aziendale) avverrà nell’organismo direttivo in cui era espletata la funzione di dirigente.

CAPITOLO II

LE INCOMPATIBILITA’ FUNZIONALI

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell’articolo 2 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti “incompatibilità funzionali”:

a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;

b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali; per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale;

c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

E’ incompatibile con qualsiasi altro incarico di Segreteria ai vari livelli della Federazione Innovazione e Ricerca quello di componente della Segreteria nazionale.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria regionale-interegionale quelli di componente delle Segreterie SAS.

Articolo 6

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 7 vengono di seguito definite le associazioni collaterali alla FIR CISL.

Sono associazioni collaterali alla FIR CISL le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della FIR CISL e le associazioni formalmente promosse dalla FIR CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre Organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle Usr, o delle Ust, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell’Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell’Organizzazione.

Sono società collaterali alla CISL le cooperative costituite ad iniziativa dell’Organizzazione o del Cenasca, ed in ogni caso aderenti al Cenasca, ed i cui soci siano a  maggioranza dei 4/5 dirigenti dell’Organizzazione, costituite per i fini di cui al precedente comma.

Articolo 7

Sono incompatibili:

-gli incarichi di Segretario generale e Segretario generale aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (consigli di amministrazione, comitati di controllo, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla CISL, e di enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6 comma 3, limitatamente ai Segretari responsabili delle strutture territoriali di categoria;

– gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (presidente, vicepresidente, amministratore delegato ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla CISL, o di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6, comma 3.

Nel caso di associazioni collaterali alla CISL, la norma di cui al precedente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione della associazione.

Sono inoltre incompatibili:

– gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente dei consigli di amministrazione comunque denominati o dei collegi dei sindaci di enti, società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali alla CISL, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

Articolo 8

L’identificazione delle Associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio generale confederale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale confederale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 9

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall’elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest’ultima.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera c del comma 1 dell’articolo 17 dello Statuto deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall’elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b del comma 1 del medesimo articolo 17 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 17 dello Statuto possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a.  dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;

b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale-interegionale;

c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale-interegionale.

Il socio che, ai sensi della vigente disciplina contrattuale di comparto ha in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente ricoperto con atto formale il ruolo di controparte in qualità di componente – anche supplente – della Delegazione di parte pubblica, può essere eletto a cariche statutarie della Federazione Innovazione e Ricerca non prima di 2 anni dalla cessazione della funzione.

Articolo 10

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti di Segreteria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dall’erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall’interessato.

In caso di avviamento di processi di scorporo, fusione o accorpamento della categoria, il Segretario generale può mantenere la carica fino al sessantesettesimo (67°) anno di età.

Le decadenze, nei casi contemplati nell’articolo 16 dello Statuto e nell’articolo 9 del presente Regolamento operano automaticamente e l’iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti va assunta dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall’accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all’interessato l’avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Federazione Innovazione e Ricerca.

Spetta alla Segreteria nazionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti, nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie (regionali-interregenali e aziendali) inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell’organo decaduto, da regolarizzare entro 60 giorni dall’avvenuta decadenza

Le decadenze, nei casi contemplati nell’articolo 16 dello Statuto e nell’articolo 9 del presente Regolamento operano automaticamente e l’iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti va assunta dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall’accertamento della decadenza.

Art. 11

Ai fini dell’applicazione dell’art. 16 co.1 dello Statuto in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, nell’ambito di una stessa struttura dell’organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il periodo del mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui al comma 1.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per la fase di scorporo, fusione o accorpamento.

Gli effetti di tale deroga cesseranno alla scadenza del mandato del XVII congresso confederale – III congresso FIR.

CAPITOLO III

LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA

FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA

Articolo 12

Il Comitato esecutivo nazionale è competente a designare la rappresentanza sindacale dell’organizzazione in Enti, associazioni e/o società interne ed esterne all’organizzazione, avuta presente la compatibilità con l’art. 7 e l’esigenza di assicurare:

a. la piena autonomia del Sindacato;

b. il più alto grado di competenza e professionalità;

c. la massima funzionalità degli Organi sindacali.

Articolo 13

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell’attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l’organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato esecutivo.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell’eventuale revoca del mandato.

Articolo 14

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo in attuazione di quelle stabilite dal Comitato esecutivo confederale.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV

VALIDITA’ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

Articolo 15

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi è necessario che all’inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 16

Le votazioni negli Organi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 17

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi. Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti previsti dallo Statuto e relativo Regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario generale e i componenti l’organo che esercita l’elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

– Federazioni regionali-interregionali fino ad un massimo di n. 5 componenti per quelle con oltre 30 mila iscritti e fino ad un massimo di 3 per tutte le altre;

– Federazione nazionale fino ad un massimo di n. 5 componenti.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni del Comitato esecutivo od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 18

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Federazione Innovazione e Ricerca, a parità di iscrizione, il più anziano di età.

CAPITOLO V

DIMISSIONE DEGLI ORGANI

Articolo 19

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall’applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall’organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 20

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno. Per l’illustrazione delle mozioni d’ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori della Federazione Innovazione e Ricerca, confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 21

Le assenze dalle riunioni degli Organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell’Organizzazione.

I componenti degli Organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

I componenti degli Organi che per due riunioni consecutive risultino assenti ingiustificati decadono dalla carica.

CAPITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 22

I ricorsi al Collegio dei probiviri di prima istanza devono pervenire al Collegio stesso entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Federazione Innovazione e Ricerca devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell’evento.

Il termine di giorni 15 fissato dall’art. 8 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire al Collegio stesso entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio probivirale di prima istanza, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell’atto presso gli uffici del collegio competente. L’Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell’atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell’art. 13 dello statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente, ed a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L’improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l’integrazione del contraddittorio. L’ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l’obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l’estinzione del procedimento.

Articolo 23

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all’articolo 22 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia, purchè la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 24

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli Organi sono di competenza del Collegio dei probiviri di prima istanza. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del Collegio di prima istanza.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque livello, sono portate direttamente all’esame della Commissione verifica poteri dell’istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 25

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 26

Per il funzionamento dell’organo si fa riferimento alle “Norme generali del procedimento” dinanzi ai Collegi dei Probiviri della Confederazione.

CAPITOLO VIII

COMMISSARIAMENTO

Articolo 27

Il Commissario di cui all’articolo 43 dello Statuto deve provvedere al suo mandato e a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli Organi democratici, entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli Organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

Articolo 28

Il termine di 15 giorni di cui all’art. 43 dello Statuto, decorre dalla data di emissione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Articolo 29

Il Commissario previsto dall’art. 43 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale.

Il Collegio confederale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio confederale dei probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organi.

PARTE III

NORME SUGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA

CAPITOLO IX

IL CONGRESSO

Articolo 30

Il Consiglio generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso nazionale, delibera ed emana i regolamenti per la elezione dei delegati ai Congressi regionali-interregionali e nazionale.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso nazionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l’obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.

I regolamenti congressuali per le strutture regionali-interregionali e delle Sezioni Aziendali Sindacali fisseranno una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, anche tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

CAPITOLO X

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 31

Il Consiglio generale della Federazione Innovazione e Ricerca è costituito:

a. da n. 29 rappresentanti delle regioni e province a Statuto autonomo. I rappresentanti regionali-interregionali nel Consiglio generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 29 la media del numero complessivo di iscritti alla Federazione Innovazione e Ricerca nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione del Congresso

b. da n. 36 membri eletti dal Congresso; possono essere eletti tutti i soci della Federazione Innovazione e Ricerca tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma della lettera a. del presente articolo;

c. dai responsabili, se non già membri del consiglio stesso ad altro titolo, dei dipartimenti eletti dal consiglio generale nonché, con il solo diritto di parola, dai responsabili dei coordinamenti nazionali di ente plurisede.

In ogni caso, l’attuazione di quanto previsto ai punti precedenti, deve comunque garantire la presenza nel Consiglio generale di un rappresentante per ogni regione ove è costituita la Federazione regionale-interegionale, nella persona del dirigente sindacale responsabile comunque denominato;

I rappresentanti ed i responsabili di cui alle lettera a. sono eletti dai rispettivi Consigli regionali-interregionali e generale che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto b) va garantita una presenza di entrambi i sessi che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione dell’articolo 30 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui alla lettera b, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.

I rappresentanti di cui alla lettera c) sono eletti a maggioranza qualificata dei 2/3, su proposta della Segreteria nazionale, dal Consiglio generale nella prima sessione successiva al Congresso e non sono eleggibili a cariche esecutive.

Il Consiglio generale, su proposta della Segreteria nazionale, può cooptare rappresentanti di nuove e/o altre realtà e, nell’ambito del limite massimo del 5% della propria consistenza numerica, anche esperti o personalità scientifiche che non ricadano nel comma 1 dell’articolo 1 e che non abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 dello Statuto.

Articolo 32

Qualora un membro di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere a e b dell’articolo 31 del presente Regolamento venga eletto componente della Segreteria nazionale ed opti per quest’ultima carica, resterà membro del Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario nazionale.

I membri di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 33

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell’Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell’Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino all’elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l’elezione della Presidenza.

Articolo 34

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall’articolo 26 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata eventuali relazioni e documentazioni sugli argomenti all’ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 2 del citato articolo 27 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 35

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria nazionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli uffici nazionali.

Articolo 36

La Segreteria nazionale può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l’attività dell’Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l’ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all’ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 37

La proposta di deliberare la sfiducia agli Organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell’art. 27 dello Statuto. Alla convocazione provvederà il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 38

Il Consiglio generale si può articolare in Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio generale.

Su proposta della Segreteria nazionale, il Consiglio generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria nazionale.

Su proposta della Segreteria nazionale le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria nazionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l’attività del Consiglio generale.

Articolo 39

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio generale.

Articolo 40

Il Consiglio generale, in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del “plenum” di tali Organi in sostituzione dei membri vacanti.

CAPITOLO XI

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 41

Il Comitato esecutivo è composto:

a. da n. 15 componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;

b. dai componenti la Segreteria nazionale;

c. dalla responsabile del Coordinamento femminile;

d. dai responsabili nazionali dei dipartimenti e, con il solo diritto di parola, dai responsabili dei coordinamenti nazionali di ente.

Con deliberazione del Consiglio generale la composizione dei membri di cui al comma a) viene opportunamente articolata per assicurare la massima presenza dei Segretari regionali-interregionali.

Articolo 42

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell’Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. La Segreteria nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria nazionale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli eventuali schemi illustrativi degli argomenti all’ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d’urgenza.

La Segreteria nazionale è competente a predisporre l’adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni relative allo scioglimento di tutti gli Organi e la nomina di un Commissario di cui al comma1 dell’articolo 43 dello Statuto.

Articolo 43

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria nazionale, delegato a ciò dal Segretario generale.

CAPITOLO XII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 44

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 45

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all’ultimo comma dell’articolo 11 dello Statuto spetta a tutti i soci e alle strutture della CISL. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio Confederale dei Probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPITOLO XIII

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Articolo 46

La Segreteria nazionale è composta:

– dal Segretario generale;

– dal Segretario generale aggiunto, se eletto;

– da Segretari nel numero massimo di 3 ovvero 4 nel caso non venga eletto il segretario generale aggiunto. In prima attuazione per il quadriennio 2005-2009, la Segreteria nazionale può essere composta complessivamente da n. 7 componenti, previa deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio generale.

La Segreteria nazionale è convocata, di norma, ogni 15 giorni. La convocazione della Segreteria viene effettuata dal Segretario generale, che può provvedere, in presenza di problemi di particolare necessità, a convocazione d’urgenza anche verbale.

La Segreteria regolamenta con norme interne la propria articolazione e divisione di compiti e di attività al fine di realizzare la maggiore funzionalità dell’organismo.

Le riunioni di Segreteria sono verbalizzate da un collaboratore della Segreteria con le proposte o le decisioni assunte dalla stessa.

Per l’espletamento della sua attività la Segreteria si avvale della collaborazione dei Responsabili dei coordinamenti e/o dei dipartimenti nazionali; questi ultimi partecipano alle riunioni di segreteria nazionale con diritto di voto nelle materie di specifica competenza.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

CAPITOLO XIV

LE STRUTTURE REGIONALI-INTERREGIONALI

Articolo 47

Il Consiglio regionale-interegionale è composto:

dai membri eletti dal Congresso regionale-interegionale nel numero di seguito indicato:

– 7 membri da 101 e fino a 200 iscritti;

– 8 membri fino a 300 iscritti;

– 10 membri fino a 400 iscritti;

– 12 membri fino a 500 iscritti;

– 13 membri oltre 500 iscritti;

– 15 membri oltre 1000 iscritti;

– 17 membri oltre 2000 iscritti.

Sino a 100 iscritti la struttura regionale-interegionale è costituita da un direttivo composto da 3 membri retto da un segretario.

Articolo 48

Il Consiglio regionale-interegionale elegge tra i propri membri:

a. il Segretario generale regionale-interegionale;

b. Segretari regionali-interregionali in numero non superiore a due.

I membri della Segreteria sono eletti dal Consiglio regionale-interegionale nel proprio seno con successive separate votazioni.

Il Consiglio regionale-interegionale può cooptare rappresentanti di nuove realtà in analogia al comma 1 dell’articolo 19 dello Statuto.

Articolo 49

La Segreteria regionale-interegionale regge il Sindacato regionale-interegionale e sovrintende al suo andamento organizzativo e amministrativo.

Il Segretario generale regionale-interegionale rappresenta la Federazione nella Regione.

Mantiene i necessari contatti con la Federazione nazionale e con gli altri organismi sindacali della Regione.

Mantiene informata la Segreteria nazionale sulla situazione sindacale ed organizzativa locale prospettando, dopo l’esame collegiale della Segreteria regionale-interegionale tutte le istanze, i problemi e le notizie sindacali che rivestono particolare interesse.

CAPITOLO XV

LE SEZIONI AZIENDALI SINDACALI

Articolo 50

Sono organi della SAS:

a. l’assemblea precongressuale degli iscritti;

b. il Consiglio direttivo;

c. la Segreteria.

Gli organi della SAS devono rispondere ad esigenze funzionali e di regola seguono il percorso congressuale.

Articolo 51

Le SAS sono strutture del Sindacato regionale-interegionale e, in accordo con lo stesso, attuano all’interno del posto di lavoro i compiti previsti dall’articolo 2 dello Statuto.

Il numero dei componenti il direttivo della SAS viene deciso dal Consiglio regionale-interegionale, in rapporto al numero degli iscritti e alle necessità oggettive dei posti di lavoro. In nessun caso il numero dei componenti può essere superiore a 7.

La Segreteria SAS è eletta dal direttivo e non può superare il numero massimo di tre componenti compreso il responsabile.

Nel caso di un numero di iscritti inferiore a 6 la Segreteria regionale-interegionale può nominare un proprio Fiduciario.

Alla SAS si applicano tutte le norme di giurisdizione interna della Federazione Innovazione e Ricerca.

PARTE V

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XVI

RESPONSABILITA’ E COMPETENZE

Articolo 52

Il Consiglio generale nazionale è l’organo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 45 e 46 dello Statuto, nonché le modalità di riscossione.

Articolo 53

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione Innovazione e Ricerca e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione Innovazione e Ricerca dispone per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all’uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile appartiene esclusivamente alla Federazione Innovazione e Ricerca o alle singole Strutture di essa.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione Innovazione e Ricerca e delle sue Strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso le Strutture regionali-interregionali e aziendali, sono responsabili i rappresentanti legali delle rispettive strutture consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 54

Le singole Strutture rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime succedutisi nel tempo.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle singole strutture che rispondono, a norma dell’art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell’esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l’obbligo per l’assolvimento del quale si procede non consegue da comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

CAPITOLO XVII

BILANCI

Articolo 55

L’elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta dalle strutture nazionali e regionali-interregionali della Federazione Innovazione e Ricerca in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché dalle norme da questa diramate. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organi delle Strutture ed inviati, entro il 20 marzo dell’anno successivo:

– alla Federazione Innovazione e Ricerca;

– alla USR.

Ogni anno la Segreteria nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione Innovazione e Ricerca, che sottopone all’approvazione del Comitato esecutivo e che invia entro il 31 marzo dell’anno successivo, al Servizio Ispettivo della Confederazione.

PARTE VI

CAPITOLO XVIII

ATTIVITA’ ISPETTIVA

Articolo 56

La Federazione Innovazione e Ricerca ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle strutture territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria nazionale nell’interesse della organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali.

Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 48, 49 e 50 dello Statuto.

PARTE VII

ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XIX

OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO

Articolo 57

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di attuazione si applicano le norme del Regolamento confederale.